Art. 4.
(Definizione del programma triennale e ripartizione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo).

      1. Entro il 15 marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 6 presenta al Ministro degli affari esteri una proposta di programmazione triennale degli interventi e di ripartizione delle risorse del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 5.
      2. La proposta di programma triennale deve, in particolare, indicare:

          a) le aree, i Paesi e i settori prioritari di intervento;

 

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          b) le diverse allocazioni delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 5, ripartite per aree, Paesi e progetti;

          c) le indicazioni sui metodi di realizzazione degli interventi e sugli strumenti utilizzati;

          d) i meccanismi di monitoraggio, di valutazione e di controllo.

      3. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Viceministro per la cooperazione allo sviluppo, sulla base della proposta presentata ai sensi del comma 1, definisce le strategie e le priorità contenute nel programma triennale dell'APS, che deve essere approvato dal Parlamento entro il 15 giugno di ogni anno.
      4. Il Viceministro per la cooperazione allo sviluppo convoca due volte l'anno una Consulta della cooperazione allo sviluppo, composta da rappresentanti dei principali soggetti della cooperazione.